IL PRETORE
    All'udienza  dibattimentale  del  13  aprile 1994 nel procedimento
 penale a carico di Rossi Riccardo nato  a  Novara  l'8  gennaio  1939
 imputato  del reato p.e.p. dall'art. 21 terzo comma legge n. 319/1976
 perche' in qualita' di legale  rappresentante  della  S.r.l.  impresa
 Maddalena scaricava in fognatura comunale i reflui dell'attivita' con
 superamento dei limiti di cui alla tabella C.
    Accertato in Legnano 27 marzo 1990.
    Rilevato  che  la difesa ha sollevato la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60 secondo comma  della  legge  24  novembre
 1981  n.  689  nella  parte relativa all'art. 21 terzo comma legge n.
 319/1976) in riferimento agli artt. 3 e  24  Costituzione;  visto  il
 parere  adesivo  del  Pubblico  Ministero  ha pronunciato la seguente
 ordinanza:
    1. Preliminarmente va rilevato che la questione  sollevata  appare
 rilevante  ai  fini  del  decidere,  giacche' dall'accoglimento o dal
 rigetto della stessa dipende la concedibilita' o  meno,  in  caso  di
 condanna  dell'imputato  di  una  delle sanzioni sostitutive previste
 dall'art. 53 legge 689/1981.
    2. La questione pare altresi'  non  manifestamente  infondata.  La
 Corte  costituzionale  ha gia' dichiarato che "si presenta fortemente
 lesivo del  principio  di  uguaglianza  un  complesso  normativo  che
 consente  di  beneficiare delle sazioni a che ha posto in essere, tra
 due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata
 da maggior gravita' discriminando, invece, che ha realizzato il fatto
 che meno offende lo stesso valore giuridico"  (sent.  n.  249/1993  -
 occorre  indi verificare se tale lesione del principio di uguaglianza
 possa essere riscontrata nel complesso di norme poste a  salvaguardia
 del sistema ecologico, idrico, esaminando le disposizioni intervenute
 nel tempo a disciplinare tale bene giuridico.
    L'art.  60 secondo comma legge 24 novembre 1981, n. 689 esclude la
 sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e segg.  legge
 citata  per  i reati previsti dall'art. 21 legge n. 319/1976 - (nella
 fattispecie e' contestato all'imputato il reato di cui al terzo comma
 per per aver effettuato scarichi  produttivi  con  valori  inquinanti
 superiori ai limiti di cui alla tabella C).
    Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, contempla all'art. 18
 quarto  e  quinto  comma  due  ipotesi  di  reato  correlativo   alla
 fattispecie  di  reato di cui all'art. 21 il primpo comma punisce con
 l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico  con  valori
 inquinanti  superiori  ai limiti fissati dall'allegato B per le varie
 sostanze  pericolose   oggetto   del   decreto   (mercurio,   cadmio,
 esaclorocicloesano etc.); il secondo sanziona con l'arresto da 3 mesi
 a  3  anni  la  violazione del divieto assoluto (art. 12) di scarichi
 (nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo)  contenenti  le
 sostanze  di cui allegato A (ad esempio sostanze di cui e' provato il
 potere cancerogeno in ambiente idrico).
    Ebbene per entrambe queste fattispecie contravvenzionali non opera
 (per difetto di  qualsivoglia  richiamo  e  rinivio  e  per  evidente
 impossibilita'  di  ricorso  ad  interpretazioni  analogiche in malam
 partem ) il divieto di sostituzione  della  pena  detentiva  previsto
 dall'art. 60 legge n. 689/1981.
    La  non sostituibilita' della pena detentiva non opera neppure per
 il reato previsto dall'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217  che
 punisce  lo  scarico  di  sostanze  pericolose nel sottosuolo o nelle
 acque sotterranee.
    Appare allora evidente che, tutelando le norme citate il  medesimo
 bene  giuridico,  il sistema idrico, la applicabilita' delle sanzioni
 sostitutive alle fattispecie di reato suindicate e non  a  quelle  di
 cui   all'art.   21  della  legge  Merli  e'  priva  di  qualsivoglia
 giustificazione razionale e lesivo del principio di uguaglianza.
    In base  alle  suesposte  considerazioni  la  questione  sollevata
 appare non manifestamente infondata.